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Contratto Collettivo Integrativo per la Regione Lazio relativo alla Dirigenza Scolastica Area V
L'anno 2002, il giorno 03 luglio, in Roma, presso il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Regionale Lazio - Via Pianciani 32, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale,
TRA
la delegazione di parte datoriale, costituita con provvedimento prot. n. 19111 del 22/04/02,
E
i rappresentanti dalle Organizzazioni Sindacali
| per l'ANP - CIDA il |
Porf. Antonino PETROLINO, Prof. Carmelo PALELLA |
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Prof. Bernardino DE MARINO, Prof. Giuseppe BARBARO |
| per la CGIL - Scuola |
il Prof. Antonino TITONE, Prof. Stefano DE CARO |
| per la CISL - Scuola |
il Prof. Vincenzo ALESSANDRO,Prof. Antonio GALATI |
| per l' UIL - Scuola |
il Prof. Maria Assunta BOCCARDELLI |
| per lo SNALS - CONFSAL |
Prof. Mariano BERARDI |
PREMESSO
che in data 1 marzo 2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale dell'Area V, appartenente alla Dirigenza Scolastica;
che in data 26 marzo 2002 è stata sottoscritta l'intesa sulla mobilità professionale e sull'entità e tempi delle operazioni scolastiche all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali;
che in data 28 maggio 2002 in Roma, presso il MIUR, è stato sottoscritto il contratto integrativo nazionale per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, relativo al periodo 01.09.2000 - 31.12.2001;
VIENE SOTTOSCRITTO
il contratto integrativo regionale, relativo al personale dirigente dell'Area V - dirigenza scolastica - per il periodo 01.09.2000 - 31.12.2001, così come di seguito articolato.
Art. 1
Campo di applicazione
1 - Il presente contratto integrativo regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, seconda parte, e dell'art, 13, comma 5, del CCNL, nonché degli artt. 5, 6, 7 e 15, commi 3 e 4 del CIN, è relativo agli istituti contrattuali demandati al livello regionale. Esso si applica a tutti i dirigenti scolastici dell'Area V.
2 - Per quanto concerne il sistema delle relazioni sindacali, l'attuazione di quanto previsto al titolo 2 del C.C.N.L., sarà oggetto di successiva contrattazione.
3 - Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. dell'1.03.2002 è riportato, di seguito, come C.C.N.L.
4 - E' recepita, altresì, l'intesa sulla mobilità professionale, nonché sull'ordine e sui tempi delle operazioni relative all'affidamento ed all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali, sottoscritta il 26 marzo 2002.
Art. 2
Decorrenza e durata
1 - Le disposizioni contenute nella presente intesa hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione.
2 - Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle del successivo contratto integrativo regionale.
3 - La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuata dai competenti organi di controllo regionali.
Art. 3
Risorse finanziarie e fondo regionale
1 - Il fondo regionale è costituito a decorrere dal 1 gennaio 2001 e per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 con gli stanziamenti previsti dalla tabella B, allegata al C.C.N.L., che tiene conto delle unità di personale appartenenti al ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio, i quali sono suddivisi in base a quanto attribuito negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002.
2 - Gli importi della RIA per l'a.f. 2002, indicati nella tabella B, allegata al C.C.N.L., hanno carattere provvisorio; gli stessi saranno rideterminati non appena avrà avuto applicazione quanto previsto dall'art. 39, comma 2, del C.C.N.L. e previa verifica dell'effettivo numero dei collocati a riposo.
3 - I maggiori importi rispetto a quanto indicato nella tabella B saranno considerati quali economie e saranno utilizzati secondo le modalità indicate nel comma successivo.
4 - Ai fini del trattamento accessorio ai dirigenti scolastici (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) vengono costituiti, a decorrere dal 01.01.2001, fondi regionali. Detti fondi sono destinati per l'85% del loro ammontare all'erogazione della retribuzione di posizione e per il 15% a quella di risultato.
5 - Ogni eventuale incremento dei fondi regionali è ripartito tra i due istituti retributivi, secondo le aliquote percentuali previste dal comma precedente.
6 - A decorrere dal 01.01.2002, le economie realizzate in ogni esercizio finanziario sono utilizzabili nell'anno finanziario successivo; costituiscono economie gli importi a qualsiasi titolo non corrisposti nel corso di un esercizio finanziario, quali le quote mensili oltre al rateo di tredicesima mensilità o i compensi relativi agli incarichi di cui all'art. 26 del CCNL ed in genere tutte le quote di retribuzione di posizione eventualmente non corrisposte ai dirigenti collocati a riposo nel corso dell'anno.
7 - A decorrere dal 01.01.2003 confluiscono nel Fondo gli importi delle RIA dei dirigenti scolastici collocati in quiescenza nel corso del 2001, rapportati su base annua, e gli importi delle RIA dei dirigenti scolastici collocati a riposo nel corso del 2002, tenuto conto delle quote mensili a partire dal mese successivo al collocamento in quiescenza oltre al rateo della tredicesima mensilità. Il periodo superiore a quindici giorni viene considerato quale mese intero. Negli anni successivi si procede con le stesse modalità ad incrementare il Fondo.
8 - Confluiscono nel Fondo gli importi degli incarichi aggiuntivi, previsti dal comma 2 dell'art.36 del C.C.N.L., assunti dai dirigenti a partire dalla decorrenza del C.I.N.; gli emolumenti degli incarichi assunti in precedenza, anche se non anco ra liquidati, rimangono, invece, per intero nella disponibilità degli interessati.
9 - Per ogni esercizio finanziario, l'Amministrazione fornisce un'informazione preventiva alle OO.SS., rispetto alla rideterminazione degli importi della retribuzione di posizione e di risultato, sulla consistenza del Fondo regionale, con particolare riferimento alle nuove disponibilità in rapporto all'esercizio precedente.
Art. 4
Utilizzazione del fondo regionale
1 - Per l'esercizio finanziario 2001, sarà prioritariamente accantonata la somma necessaria per corrispondere l'emolumento di Euro 516,46 ai Dirigenti scolastici in servizio negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001; sarà, altresì, accantonata la somma necessaria per corrispondere l'emolumento di Euro 2582,28 ai dirigenti preposti alle scuole situate in zone a rischio in servizio nell'anno scolastico 2000/2001.
2 - Sarà poi accantonata, sulla somma disponibile, la quota necessaria per compensare "una tantum" l'eventuale saldo negativo fra quanto già percepito nel corso del 2001 a titolo di indennità di direzione (ex CCNL Scuola del 1999 - parte fissa e parte variabile) e quanto spettante ai sensi del presente contratto. A partire dal 1°.1.2002 la retribuzione di posizione sarà corrisposta secondo le misure previste dalle allegate tabelle, anche se meno favorevole rispetto all'indennità di direzione precedentemente attribuita.
3 - Le risorse restanti sono disponibili per la retribuzione di posizione e di risultato nella proporzione indicata all'art. 3.
Art. 5
Articolazione delle scuole in fasce
1 - Ad ogni scuola della Regione viene attribuito un punteggio, sulla base della tabella A, allegata al presente contratto.
2 - Le scuole vengono poi suddivise in quattro fasce (secondo l'allegata Tabella B) sulla base del punteggio attribuito, includendo nella prima quelle con un punteggio superiore a punti 42, nella seconda fascia le scuole con punteggio da 23 a 42, nella terza fascia le scuole con punteggio da 14 a 22, nella quarta fascia le scuole con punteggio inferiore.
Art. 6
Retribuzione di posizione
1 - A decorrere dal 01.01.2001, la retribuzione di posizione viene determinata tenendo conto:
a) delle risorse disponibili secondo quanto stabilito all'art.2, comma 1, del presente contratto;
b) dei dirigenti in servizio, così come indicati nella tabella B, allegata al C.C.N.I.;
c) delle fasce di articolazione delle scuole, così come determinate sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
Considerata pari a 1,00 la retribuzione di posizione per le scuole comprese nella quarta fascia, l'importo spettante alle altre viene determinato come segue:
prima fascia pari a 1,90;
seconda fascia pari a 1,60;
terza fascia pari a 1,30.
Vengono, quindi, stabiliti i seguenti livelli di retribuzione di posizione:
a) prima fascia: € 4.926,65 annui lordi, per tredici mensilità;
b) seconda fascia: € 4.198,75 annui lordi, per tredici mensilità;
c) terza fascia: € 3.370,86 annui lordi, per tredici mensilità;
d) quarta fascia: € 2.592,97 annui lordi, per tredici mensilità.
2 - A decorrere dal 01.01.2002, il valore delle fasce viene rideterminato sulla base delle risorse disponibili, ai sensi dell'art.3 del presente contratto; le maggiori disponibilità sono suddivise in modo proporzionale, rispettando i rapporti di divaricazione tra le fasce.
3 - A decorrere dal 01.01.2002 tutti i dirigenti in servizio, ai sensi dell'art.40, comma 2, del C.C.N.L., godono di un incremento sullo stipendio tabellare di Euro 1.105,22 annui, per tredici mensilità, a carico delle risorse del Fondo regionale, il cui ammontare viene decurtato di un pari importo, come dalla tabella A allegata al C.C.N.I.
4 - A decorrere dal 01.01.2003, per ogni esercizio finanziario, il valore delle fasce viene rideterminato sulla base delle risorse disponibili, ai sensi dell'art.3 del presente contratto; le maggiori disponibilità sono suddivise in modo proporzionale, rispettando i rapporti di divaricazione tra le fasce.
5 - Ai dirigenti che si trovino nelle situazioni previste dall'art.8 del C.C.N.I., spetta una retribuzione di posizione pari alla media pro capite delle risorse annualmente disponibili a tal fine.
Art. 7
Articolazione delle scuole in fasce e retribuzione di risultato
1 - Per l'anno 2001/2002 la retribuzione di risultato, prevista dall'art. 15, comma 4, del C.I.N. sottoscritto il 28 maggio 2002, viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di grave responsabilità formalizzata in atti.
2 - A decorrere dal 01.01.2002 la retribuzione di risultato si articola in quattro livelli, pari al 20% dei corrispondenti livelli della retribuzione di posizione.
3 - Per gli esercizi finanziari successivi, l'importo viene rideterminato sulla base delle maggiori disponibilità, lasciando inalterati i rapporti tra una fascia e l'altra fino alla sottoscrizione del successivo contratto.
4 - Il Dirigente generale dell'USR attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'art.27 del CCNL, abbiano avuto una valutazione positiva, tenendo conto dei criteri che saranno stabiliti nella sequenza contrattuale prevista dall'art.7, comma 5, del CCNI.
5 - Ove le risorse stanziate non fossero sufficienti a corrispondere la retribuzione di risultato a tutti gli aventi diritto, si attingerà alle risorse di cui all'art. 3 del presente contratto; se le risorse risultassero ancora insufficienti, sarà applicata la procedura prevista dall'art.4, comma 4, del CCNI.
6 - La retribuzione di risultato viene corrisposta nel mese di dicembre, prima della chiusura dell'esercizio finanziario; unitamente alla retribuzione di risultato, vengono corrisposte agli aventi diritto le quote spettanti per l'espletamento di incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL.
Art. 8
Formazione ed aggiornamento dei dirigenti scolastici
Almeno il 50% delle risorse finanziarie annualmente disponibili è attribuito alle iniziative assunte dai dirigenti scolastici in forma singola e associata.
Le linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e di aggiornamento, tenuto conto delle scelte individuali, verranno decise da un apposito Comitato bilaterale che sarà composto per la metà da rappresentanti delle OO.SS. e per l'altra metà da rappresentanti della P.A., ivi compresi dirigenti tecnici.
Art. 9
Criteri per l'utilizzazione dei dirigenti inidonei al servizio
1 - In applicazione dell'art.21, comma 11, del C.C.N.L., il dirigente scolastico dichiarato inidoneo all'espletamento della funzione dalla competente autorità sanitaria, può richiedere l'utilizzazione in altri compiti.
2 - L'utilizzazione è disposta dal Dirigente generale dell'USR sulla base dei seguenti criteri, tenendo anche conto delle cause che hanno portato all'inidoneità:
a) - curricolo professionale del dirigente;
b) - esigenze di servizio nell'ambito della regione;
c) - vicinanza della sede di lavoro al luogo di residenza.
Art. 10
Interpretazione autentica
1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2 - Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La lettera deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
Art. 11
Norme transitorie e finali
1 - In sede di liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente contratto, si provvederà al recupero di quanto provvisoriamente corrisposto al personale interessato per effetto delle norme previgenti. Nell'effettuare il conguaglio, si terrà conto di quanto spettante ai singoli dirigenti in relazione alla sede di effettivo servizio, ove questa non coincida con quella di titolarità.
2 - Ai dirigenti che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 8 del CCNI, spetta una retribuzione di posizione pari alla media pro capite delle risorse annualmente disponibili a tal fine e, a partire dall'a.s. 2002/03, una retribuzione di risultato pari alla media pro - capite delle risorse annualmente disponibili a tal fine.
Letto e sottoscritto in Roma, il 03/07/2002
CGIL-SCUOLA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
CISL-SCUOLA IL DIRETTORE GENERALE
Francesco De Sanctis
UIL-SCUOLA
SNALS-CONFSAL
ANP-CIDA
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