
CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE, A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA ED EDUCATIVA, DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE A.T.A.
L'anno 2002, mese di dicembre, il giorno 11, alle ore 11, in Roma, presso l'U.S.R. per il Lazio - Via Pianciani n. 32, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
ED
i rappresentanti della delegazione sindacale
VISTO il D. L.vo n. 165 del 30.3.2001;
VISTI gli artt. 32 e 36 del C.C.N.L. del 26.05.1999;
VISTO l'art. 50, e allegati 6 e 7, del C.C.N.I. del 31.08.1999;
VISTE le interpretazioni autentiche del C.C.N.I. del 31.08.1999 sottoscritte in data 31.01.2000 e 05.09.2000;
VISTI i precedenti C.C.D.P. delle province della regione Lazio, concernenti i criteri per la distribuzione delle funzioni aggiuntive per il personale A.T.A. alle singole istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/02;
VISTO l'accordo dell'8/11/2001 tra il M.I.U.R. e le OO.SS.;
VISTA l'intesa tra il M.I.U.R. e le OO.SS. sottoscritta il 24.9.2002 relativa alla ripartizione delle funzioni aggiuntive per l'a.s. 2002/03;
VISTA la nota ministeriale prot. 624 del 25/9/2002 e le relative tabelle di ripartizione delle funzioni aggiuntive per l'a.s. 2002/03 su base provinciale e regionale;
CONSIDERATO che la comunicazione della mancata utilizzazione delle funzioni deve essere rivolta all'Ufficio scolastico regionale al fine di consentire allo stesso una ridistribuzione sul territorio regionale;
CONSIDERATO che la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola dell'autonomia richiedono particolari competenze professionali in ordine alla gestione amministrativa contabile e dei servizi tecnici ed ausiliari e l'assunzione di maggiore impegno per il personale A.T.A.
VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO
ART. 1
Criteri
Al fine di corrispondere alle esigenze sovraesposte, le parti, sulla base del numero delle funzioni aggiuntive attribuite a livello regionale con la nota ministeriale citata in premessa, stabiliscono i criteri per la distribuzione delle funzioni stesse alle singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione alle situazioni di complessità organizzative e gestionali presenti nelle scuole.
L'assegnazione delle funzioni aggiuntive deve essere effettuata tra tutte le istituzioni scolastiche ed educative e tra tutto il personale A.T.A.
Ad ogni scuola è assegnata una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale previsto nella citata nota ministeriale n. 624, secondo quanto previsto dall'art. 50 del C.C.N.I. del 31/8/99, come da allegato 1, qualora sia prevista in organico una unità di personale del profilo interessato.
In ciascuna istituzione educativa e nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche è inoltre assicurata, in presenza di dotazione organica di collaboratore scolastico tecnico con profilo di guardarobiere, l'assegnazione di una funzione aggiuntiva per detto profilo. Analogamente si procederà per il profilo di infermiere.
Le funzioni assegnate per un profilo non potranno essere utilizzate per personale di profilo diverso.
Assistenti amministrativi.
Le ulteriori funzioni aggiuntive saranno assegnate a tutte le istituzioni scolastiche ed educative in rapporto alla dotazione organica delle medesime con i criteri di cui all'all.1.
I medesimi criteri di assegnazione si adotteranno nell'ipotesi di restituzione delle quote non utilizzate nelle istituzioni scolastiche.
Assistenti tecnici.
Le ulteriori funzioni aggiuntive saranno assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative in relazione al numero delle aree ed alla dotazione organica con i criteri di cui all'all.1.
I medesimi criteri di assegnazione si adotteranno nell'ipotesi di restituzione delle quote non utilizzate nelle istituzioni scolastiche.
Collaboratori scolastici.
Le ulteriori funzioni aggiuntive saranno assegnate in base al seguente ordine di priorità:
a) a ciascuna istituzione scolastica, in presenza di scuola materna, vengono assegnate n. 2 funzioni aggiuntive per ogni plesso con orario normale e n. 1 funzione aggiuntiva con orario ridotto;
b) a ciascuna istituzione scolastica, in presenza di alunni portatori di H., verranno assegnate funzioni aggiuntive rapportate al numero degli alunni portatori di H.
( v. Allegato 1 in ordine ai criteri di assegnazione);
c) le funzioni residue saranno assegnate in relazione alla dotazione organica di ogni singola istituzione scolastica con i criteri di cui all'allegato 1.
Nell'ipotesi di restituzione delle quote non utilizzate nella fase di successiva assegnazione, secondo criteri che saranno successivamente concordati tra le parti, si terrà conto, prioritariamente, delle richieste motivate di ulteriori funzioni da parte delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap.
ART. 2
Assegnazione delle funzioni
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ricevuta la comunicazione del numero delle quote attribuite alla scuola, sentito formalmente tutto il personale A.T.A., nell'ambito della proposta di piano delle attività, sottopone al Dirigente scolastico le funzioni aggiuntive ritenute necessarie in base alle esigenze organizzative e funzionali della scuola, individuate tra quelle previste nell'allegato 6 del C.C.N.I. 31/8/99 e con priorità per quelle previste dal comma b e dall'art. 3 dell'Intesa sottoscritta il giorno 8.11.2001 dal Ministero dell'Istruzione e dalle OO.SS.
Il Dirigente scolastico assegnerà le funzioni a tempo determinato, per l'intero anno scolastico, dopo aver valutato la congruità della proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rispetto al POF e secondo l'ordine delle graduatorie d'Istituto, costituite per profilo e funzioni in base alle domande presentate e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui all'allegato 7 del C.CN.I. 31.8.199, tenendo presenti le indicazioni e le interpretazioni autentiche riportate al successivo art.3. A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Il personale interessato può presentare domanda per l'inserimento in graduatoria entro tre giorni dalla individuazione delle funzioni aggiuntive; queste ultime sono da notificarsi con comunicazione formale agli interessati.
I titoli posseduti possono essere documentati dagli interessati anche con l'autocertificazione o con riferimento ad atti presenti nel fascicolo personale presso la scuola.
Le graduatorie compilate dal dirigente scolastico saranno pubblicate all'albo della Scuola e delle eventuali altre sedi dell'istituzione.
Le comunicazioni agli interessati avverranno con lettera di incarico da cui risulti il contenuto della funzione aggiuntiva, la misura della retribuzione accessoria annua per l'esercizio della funzione stessa e il termine, previsto dall'art.50, comma 6 del citato C.C.N.I., entro cui si provvederà alla liquidazione del compenso.
Il personale dichiarato parzialmente inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza non partecipa alle funzioni aggiuntive.
ART.3
Interpretazioni autentiche
A) INTERPRETAZIONE DEL 31.01.2000
1) Al personale A.T.A. che esercita la funzione aggiuntiva nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro (pari a 36/35 ore settimanali), nei casi in cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo d'istituto o, a scelta dell'interessato, con riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. Inoltre il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo d'istituto per le altre attività, diverse dalla funzione aggiuntiva, purchè deliberate dai competenti organi.
2) Al personale A.T.A. con rapporto di impiego part-time, in semiesonero sindacale e a quello utilizzato presso sedi diverse dalle scuole, non possono essere attribuite funzioni aggiuntive.
3) La proposta delle funzioni aggiuntive da attivare presso l'istituzione scolastica viene formulata dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Il dirigente scolastico la adotta se coerente con gli obiettivi previsti nel P.O.F.
4) L'assistente amministrativo che assume la funzione di sostituto del direttore dei servizi generali e amministrativi è tenuto a sostituirlo anche quando lo stesso sia assente per ferie.
5) Nel caso in cui nessuno abbia accettato di svolgere la funzione di sostituto del direttore dei servizi generali e amministrativi, in caso di assenza superiore a venti giorni la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi è regolata dall'art. 51 del C.I.N.
6) Non è possibile cumulare in capo ad un medesimo profilo professionale più funzioni aggiuntive, tenuto conto dell'art. 36 del C.C.N.L. del 26.5.1999 e del comma 3 dell'art. 50 del C.I.N. del 31.8.1999.
B) INTERPRETAZIONE DEL 05.09.2000
1. Graduatoria d'istituto per assistente amministrativo:
a) Anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo:
l'anzianità di servizio di un anno deve essere valutata in relazione a quello effettivamente prestato nella funzione e non a quello riconosciuto ai soli fini giuridici. Il servizio da valutare non è limitato al quinquennio di cui al punto successivo;
l'anzianità di servizio non inferiore a 360 giorni nell'ultimo quinquennio deve essere conteggiata con riferimento alla data di sottoscrizione del contratto di cui trattasi (31 agosto 1999) e, quindi, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95. Fermo restando il requisito dei 360 giorni maturati nel quinquennio (1.9.94 - 31.8.99), il medesimo requisito è acquisito nel quinquennio 1995-2000, con effetto dal 1° settembre 2000. Allo stesso modo viene calcolata l'analoga anzianità di servizio ai fini della graduatoria degli assistenti tecnici;
l'assegnazione di 1 punto per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni viene attribuita in aggiunta al servizio di 360 giorni nel quinquennio o di durata per l'intero anno scolastico.
b) Idoneità in concorsi a posti di responsabile amministrativo:
la valutazione delle idoneità si riferisce esclusivamente a concorsi espletati per il profilo di responsabile amministrativo nelle scuole e istituti di istruzione e di educazione statali;
c) Possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella del C.C.N.L. per l'accesso al profilo di responsabile amministrativo:
i titoli di studio valutati all'assistente amministrativo sono quelli indicati nella tabella B allegata al vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola, con esclusione della nota in calce in quanto riferita all'attribuzione di supplenze secondo il quadro normativo antecedente alla legge 3 maggio 1999, n. 124. Tale nota continua ad applicarsi per i restanti profili professionali;
2. Graduatoria di istituto per collaboratore scolastico:
la valutazione prevista al punto 4, lettere A) e B) dell'allegato 7 del C.C.N.I. vigente va riconosciuta anche per gli attestati di partecipazione a corsi organizzati dall'amministrazione scolastica;
la valutazione di cui al punto 4.2, lettera A) dello stesso contratto, per idoneità a concorsi, si intende riferita a concorsi espletati dall'amministrazione scolastica per l'accesso a profili superiori a quello di collaboratore scolastico;
3. Si concorda inoltre che:
La maggiore anzianità di servizio da valutare in caso di parità di punteggio è quella riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera. In caso di ulteriore parità di maggiore anzianità di servizio prevale la maggiore anzianità anagrafica.
Le funzioni aggiuntive devono essere attribuite prioritariamente al personale a tempo indeterminato inserito nelle relative graduatorie.
Qualora, a causa dell'assenza del titolare della funzione aggiuntiva, si renda necessaria la sua sostituzione in relazione alle esigenze organizzative dell'istituzione scolastica, il compenso va attribuito in misura proporzionale secondo criteri da definire nella contrattazione integrativa di istituto prevista dall'art. 6 del C.C.N.L.;
L'attribuzione di punti 1 per ogni anno scolastico prevista per le attività certificate e retribuite ai sensi degli articoli 54 e 71 del C.C.N.L. Scuola del 1995 va riconosciuta anche per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive.
C) INTESA DEL 24/9/02
OMISSIS
5 - Si conferma che, ai fini della formulazione delle graduatorie d'Istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall'allegato 7 del C.C.N.I. del 31/8/1999. Analoga equiparazione è effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.
OMISSIS
Nota - La funzione aggiuntiva non è frazionabile. Può essere consentito l'avvicendamento esclusivamente in caso di assenza a qualsiasi titolo per almeno 30 giorni continuativi o per avvicendamento di personale per intervenuta nomina da parte del C.S.A. in corso di anno scolastico.
6 - Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno, prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tale attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della tabella "D" allegata al C.C.N.L. 15/3/2001, come modificato dall'art. 4 dell'Accordo ARAN - OO.SS. dell'8 marzo 2002.
ART. 4
Funzioni non utilizzate nelle scuole
Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole, ma non utilizzate, devono essere restituite, con le relative motivazioni, ai C.S.A. dell'Ufficio scolastico regionale entro e non oltre 20 giorni dalla data di assegnazione delle funzioni per l'ulteriore distribuzione alle altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio provinciale, secondo i criteri fissati nell'allegato 1 per le funzioni residue.
ART. 5
Funzioni aggiuntive residue nell'a.s. 2001/02
Le funzioni aggiuntive dei singoli C.S.A. residue dell'anno precedente, ossia 2001/2002, vengono distribuite dai C.S.A. medesimi con le modalità già in vigore nei precedenti contratti provinciali.
ART. 6
Informazione a livello di istituzioni scolastiche
Il Dirigente Scolastico fornirà ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del C.C.N.L. del 26/5/99 l'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sui criteri di scelta e di attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale impegnato nello svolgimento delle funzioni stesse.
ART. 7
Informazione a livello regionale e provinciale
L'Ufficio scolastico regionale ed i C.S.A. del Lazio forniranno alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. il quadro complessivo dell'utilizzazione delle funzioni aggiuntive dei rispettivi territori.
ART. 8
Reclami e ricorsi
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.
ART. 9
Tentativo di conciliazione
Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL del 18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.
ART. 10
Formazione specialistica
Il personale a cui sono state assegnate le funzioni aggiuntive è tenuto a partecipare a corsi specialistici di formazione nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con successivo accordo, come previsto dall'art. 46 del C.C.N.L. del 3.8.99.
ART. 11
Osservatorio Regionale
Allo scopo di verificare sul piano provinciale l'efficienza e l'efficacia delle funzioni aggiuntive, viene istituito presso la Direzione Regionale un Osservatorio Regionale per il Personale A.T.A.
L'Osservatorio Regionale, costituito con apposito provvedimento, è un organismo paritetico, composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. e dall'Amministrazione Scolastica Periferica.
Entro il 30.6.2003 i dirigenti scolastici, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, faranno pervenire all'Ufficio Scolastico Regionale, per il successivo esame da parte dell'Osservatorio Regionale, le relazioni in merito alle attività aggiuntive assegnate e svolte dal personale A.T.A.
ART. 12
Norma finale
Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2002/03, salvo che intervengano rilevanti modifiche normative.
Parti che firmano l'accordo
| F.to Delegazione di parte Pubblica |
F.to Delegazione di parte sindacale CGIL - Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL
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ALLEGATO 1
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Profilo di assistente amministrativo:
n. 1 funzione per ogni istituzione scolastica ed educativa (con esclusione delle istituzioni scolastiche annesse ai Convitti);
le funzioni residue vengono assegnate a tutte le istituzioni scolastiche in relazione alla dotazione organica del profilo:
| da 03 a 05 unità | | n. 1 funzione |
| da 06 a 07 unità | | n. 2 funzioni |
| da 08 a 10 unità | | n. 3 funzioni |
| da 11 a 12 unità | | n. 4 funzioni |
| 13 unità | | n. 5 funzioni |
| oltre le 13 unità | | n. 6 funzioni |
In ordine al profilo di Assistente Amministrativo nel caso di parità tra il numero delle funzioni aggiuntive e la dotazione organica del profilo si è decurtato il numero delle funzioni.
A parità di condizioni per l'assegnazione delle funzioni residue prevale il maggior numero di alunni.
Profilo di Assistente tecnico
n. 1 funzione per ogni istituzione scolastica ed educativa in presenza di organico.
Le funzioni residue vengono assegnate a tutte le istituzioni scolastiche in relazione al numero delle aree ed alla dotazione organica del profilo.
Per la dotazione organica:
| da 0 a 03 unità | | n. 0 funzione |
| da 04 a 05 unità | | n. 1 funzioni |
| da 06 a 07 unità | | n. 2 funzioni |
| da 08 a 10 unità | | n. 3 funzioni |
| da 11 a 14 unità | | n. 4 funzioni |
| da 15 a 17 unità | | n. 5 funzioni |
| da 18 a 19 unità | | n. 6 funzioni |
| 20 unità | | n. 7 funzioni |
| da 21 a 22 unità | | n. 8 funzioni |
| oltre le 22 unità | | n. 9 funzioni |
Per il numero delle aree: n. 1 funzione per ogni area con sottrazione di 2.
A parità di condizioni per l'assegnazione delle funzioni residue prevale il maggior numero di alunni.
Profilo di Collaboratore Scolastico
n. 1 funzione per ogni istituzione scolastica ed educativa (con esclusione delle istituzioni scolastiche annesse ai Convitti);
n. 2 funzioni per ogni plesso di scuola materna con orario a tempo normale;
n. 1 funzione per ogni plesso di scuola materna con orario a tempo ridotto;
n. 1 funzione in presenza di alunni portatori di H. (da 1 a 25 unità);
n. 2 funzioni in presenza di alunni portatori di H. (da 26 a 40 unità);
n. 3 funzioni in presenza di alunni portatori di H. (oltre le 40 unità).
Le funzioni residue vengono assegnate ad ogni istituzione scolastica in relazione alla dotazione organica del profilo:
| da 0 a 09 unità | | nr. 0 funzione |
| da 10 a 19 unità | | nr. 1 funzione |
| da 20 a 23 unità | | nr. 2 funzione |
| oltre le 23 unità | | nr. 3 funzione |
In ordine al profilo di Collaboratore Scolastico nel caso di parità tra il numero delle funzioni aggiuntive e la dotazione organica si è decurtato il numero delle funzioni.
A parità di condizione per l'assegnazione delle funzioni residue prevale il maggior numero di alunni.
Profilo di Cuoco, Guardarobiere e Infermiere
In ordine ai profili di Cuoco, di Guardarobiere e di Infermiere vengono assegnate alle istituzioni educative le rispettive funzioni previste in relazione ai posti di organico. Vengono, altresì, assegnate funzioni aggiuntive per i profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico alle medesime istituzioni educative in aggiunta alle funzioni previste.
NOTA - Le istituzioni scolastiche funzionanti presso i Convitti Nazionali (nr. 2 circoli didattici, nr. 2 scuole medie, nr. 1 liceo classico e nr. 1 liceo scientifico), prive di dotazione organica propria, vengono considerate parte integrante dei convitti stessi. Le istituzioni scolastiche di I grado per sordomuti, prive di dotazione organica propria, vengono considerate parte integrante dell'I.P.I.A. Magarotto. (N.B. Le funzioni aggiuntive relative alle sezioni di scuola materna presso l'I.P.I.A. Magarotto sono state computate nel C.D. annesso).
CGIL
Scuola
Roma
Lazio
Roma, 11/12/02
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CGIL Scuola di Roma e del Lazio in merito al 1° contratto integrativo decentrato regionale concernente l'attribuzione a livello di istituzione scolastica ed educativa delle funzioni aggiuntive al personale ATA per l'anno scolastico 2002/03 fa presente quanto segue:
1. Il ritardo con cui viene stipulato il contratto è imputabile esclusivamente all'Amministrazione che ha convocato le OO.SS con molto ritardo rispetto alla richiesta di apertura delle trattative.
2. I criteri indicati nell'articolato presentato dall'Amministrazione, che di fatto sono identici a quelli del contratto dello scorso anno per la Provincia di Roma, non sono stati verificati rispetto alla applicabilità nelle altre provincie, come è emerso durante la contrattazione. D'altronde l'Amministrazione stessa non ha fornito i dati relativi alle OO.SS.
3. L'Amministrazione non ha voluto allegare al contratto la ripartizione delle funzioni aggiuntive assegnate alle singole istituzioni scolastiche, il che avrebbe permesso di avere un quadro più chiaro e trasparente.
4. La mancata attivazione dell'Osservatorio Provinciale, là dove era previsto, per verificare l'utilizzo delle funzioni aggiuntive ai fini dell'efficacia del servizio, e come risposta alla complessità della gestione amministrativa, dei servizi tecnici e ausiliari della scuola dell'autonomia e per la valorizzazione della professionalità dei lavoratori A.T.A., non ha permesso sia all'Amministrazione che alle OO.SS di avvalersi di uno strumento prezioso per formulare nuove proposte o modalità originali basate sull'esperienza vera del lavoro svolto.
5. Non è accettabile che a tutt'oggi, a distanza di un anno, l'Amministrazione non è in grado di fornire il numero esatto di funzioni aggiuntive relative all'anno scolastico 2001/02 restituite dalle scuole. Pertanto non è condivisibile la formulazione dell'art. 5.
La CGIL Scuola di Roma e del Lazio denuncia altresì la mancata attivazione dei corsi di formazione specialistici, previsti dall'art. 46 del Contratto Integrativo Nazionale del 31/8/99, assolutamente necessari per il personale al quale è, in ogni caso, richiesta da subito esperienza, competenza professionale e assunzione di specifiche responsabilità.
LA CGIL Scuola di Roma e del Lazio, di conseguenza, per i motivi sopra esposti appone la propria firma tecnica al Contratto Integrativo Decentrato Regionale per la distribuzione alle scuole delle funzioni aggiuntive per l'anno scolastico 2002/03 soltanto per senso di responsabilità di fronte ai lavoratori A.T.A.
Per la CGIL Scuola di Roma e del Lazio
Domenico Rossi
DICHIARAZIONE A VERBALE DA PARTE DELLE OO.SS. CISLSCUOLA E SNALS
In merito al primo contratto integrativo decentrato regionale concernente l'attribuzione a livello di istituzione scolastica ed educativa delle funzioni aggiuntive del personale ATA le OO.SS. CislScuola e Snals rilevano quanto segue:
1. anche quest'anno si è provveduto ad una tardiva stipulazione del contratto sulle funzioni aggiuntive per responsabilità non imputabile alle OO.SS.;
2. deve al più presto essere consegnata alle OO.SS. la ripartizione delle funzioni aggiuntive che deriva dall'applicazione dei criteri contrattuali;
3. esprimono dissenso per la mancata attuazione dell'osservatorio provinciale previsto dai precedenti contratti ed impegnano l'Amministrazione ad una più puntuale osservanza della normativa contrattuale, con riferimento all'Osservatorio Regionale, strumento indispensabile di verifica dell'effettiva attuazione delle previsioni pattizie.
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