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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 2002, il giorno 12 del mese di dicembre, in Roma presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
ED
i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale
Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola art. 5 comma 5 lettera e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b), nei quali si prevede che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato
VIENE STIPULATO
il presente contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale Dirigente Scolastico, Docente, Educativo ed ATA che sostituisce tutti gli accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello provinciale.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni scolastiche del Lazio con contratto a tempo indeterminato e determinato, quest'ultimo, con contratto sia fino al 31 agosto che a quello delle lezioni, appartenente alla qualifica docente, educativa, A.T.A. e dirigenza scolastica, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica.
ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE
Il Direttore Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici, garantisce annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali.
Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare.
ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE
Per quanto riguarda il personale dirigente scolastico il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica regionale determinata dalla somma delle rispettive consistenze provinciali, mentre per quanto riguarda il personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore Generale) con l'integrazione del numero di posti rapportato a 18 ore, relativi all'insegnamento della religione cattolica e del numero dei docenti eventualmente in esubero.
Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, sulla base della consistenza organica del personale dirigente scolastico, del personale docente distinto per grado d'istruzione, del personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.
Il Direttore Regionale, quindi, per ogni provincia determina, con proprio atto da affiggere all'albo della direzione regionale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sulla base di quanto predetto, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili al personale dirigente scolastico, personale docente distinto per grado d'istruzione, personale educativo, personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.
Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purchè non venga superata la percentuale del 3%. In tale ambito provinciale, così come nel successivo regionale, le eventuali eccedenze risultanti dal contingente riferito ai dirigenti scolastici, non potranno essere diversamente distribuite ed utilizzate in considerazione del fatto che la dotazione organica di tale personale è regionale e non provinciale.
Nal caso in cui in ciascuna provincia dopo la fase sopra indicata si determini una carenza oppure una eccedenza di permessi per il diritto allo studio rispetto agli aspiranti, si procederà in ambito regionale ad una compensazione applicando i seguenti criteri:
rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei rispettivi contingenti complessivi provinciali;
l'eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera proporzionale al numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni singola provincia interessata;
nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i posti ulteriormente assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le esigenze dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà analogamente con il criterio proporzionale indicato al precedente punto b). Il Dirigente di ciascun C.S.A. interessato pubblicherà all'Albo il numero degli ulteriori posti ottenuti con l'indicazione della loro distribuzione, provvedendo ad integrare gli originari elenchi degli aventi diritto.
Le eventuali compensazioni in ambito regionale tra province saranno recepite da un nuovo provvedimento regionale attestante l'assegnazione conclusiva dei contingenti provinciali dei permessi.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande concernenti la fruizione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente all'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio entro il 15 novembre di ogni anno.
Le domande del personale docente, educativo ed a.t.a., indirizzate ai rispettivi C.S.A. dell'U.S.R. per il Lazio, tramite il Dirigente Scolastico della sede di servizio, vanno presentate entro il 15 novembre di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono tali domande ai C.S.A. entro il 20 novembre.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto.
ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda redatta in carta semplice, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:
nome , cognome(da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;
tipo di corso da frequentare;
durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sostenimento degli esami;
sede di servizio;
ruolo di appartenenza per il personale dirigente e docente , profilo professionale per il personale A.T.A.;
anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Per gli insegnanti di religione va indicato il numero degli anni di insegnamento prestati con orario di cattedra;
gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;
gli eventuali anni di permessi già fruiti per diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.
L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968 , n°15 e successive modifiche e integrazioni. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.
ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI
Il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i criteri di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico , ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341/90.
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto( ad es. seconda laurea);
anzianità di ruolo;
età;
a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi.
Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2) quelli in corso precedono quelli fuori corso. Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio. Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art. 3 del D.P.R. 395/1988.
Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato.
I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato.
Le graduatorie vengono pubblicate, rispettivamente, all'albo dell'U.S.R. e dei C.S.A. entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche.
I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.
ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto, Il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i Dirigenti dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici. Per la concessione dei permessi ai Dirigenti Scolastici provvede il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio. L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo, rispettivamente, dell'U.S.R. per il Lazio e dei C.S.A.
ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni (anche proposte con il sistema della formazione a distanza), per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un' efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.
ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo dei permessi di cui al punto b).
L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione.
Al fine di contemperare il diritto allo studio dei soggetti di cui all'art. 1 con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al personale docente che opera nelle sole classi terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L.
Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.
ART. 10 CERTIFICAZIONE
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall' organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
La preparazione agli esami, prove e tesi, l'effettuazione di ricerche e gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale, accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami.
I Dirigenti Scolastici presenteranno la documentazione al Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.
Il personale beneficiario dei permessi straordinari per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 21 - comma 1, modificato dall'art. 49 lett. B comma I del CCNL 1999 - e dell'art. 25 - comma 10 del CCNL 4.8.95.
ART. 11 SOSTITUZIONE
Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, anche in presenza di cumulo, si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione del personale scolastico.
ART. 12 RECLAMI E RICORSI
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.
ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL del 18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.
ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto il personale scolastico.
ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
E' consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.
ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE
L'U.S.R. per il Lazio, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti, direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle OO.SS. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
ART. 17 NORMA TRANSITORIA
In sede di prima applicazione, per i permessi di studio per il 2003,
i termini di presentazione delle domande sono quelli fissati dalle circolari già emanate dai CSA;
il contingente previsto all'art. 3 dovrà essere determinato entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
la pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 6 dovrà avvenire entro il 10/01/03;
il termine per la presentazione dei reclami previsto all'art. 12 è ridotto a 2 giorni.
| F.to Delegazione di parte Pubblica |
F.to Delegazione di parte sindacale CGIL - Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL
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