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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO
DIREZIONE GENERALE
e
ORDINE REGIONALE degli PSICOLOGI DEL LAZIO


Visto l'art.21 della L.15 marzo 1997,n.59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;

visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97;

visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, con il quale sono stati istituiti gli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale;

vista la L. 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'istituzione del fondo di arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;

vista la Legge 18 febbraio 1989, n° 56, istitutiva dell'Ordinamento della professione di psicologo che all'art. 1 conferisce alla professione di psicologo la prerogativa "dell'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, comprendendo altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito";

visto il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

considerato che la citata legge 56/89 attribuisce ai Consigli Regionali dell'Ordine degli Psicologi la competenza dell'esercizio della vigilanza sulla corretta etica delle prassi professionali sulla base del codice deontologico vigente;

visto il Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 09/02/01;

viste le norme inerenti l'intervento psicologico nelle scuole, in particolare, la Legge 104/92 sull'inserimento degli alunni handicappati; la Legge 285/97 concernente le disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; la Legge 328/2000 su prevenzione e disagio;

vista l'opportunità di valorizzare e consolidare il patrimonio di conoscenze e di pratiche interistituzionali derivate da un rapporto di collaborazione tra il Sistema scolastico e i Servizi di psicologia offerti da equìpe a convenzione, da liberi professionisti, dalle associazioni e/o da studi di psicologia, dalle Aziende Sanitarie Locali, da ricercatori e docenti universitari, nonchè da risorse interne alla scuola, quali i docenti con funzioni psicopedagogiche;

attesa altresì, la necessità di consolidare e accrescere la collaborazione tra scuola e servizi psicologici per rispondere in modo mirato alla domanda dell'utenza;

considerata l'importanza di perseguire obiettivi quali il diritto allo studio, la riduzione della dispersione scolastica, la prevenzione del disagio nei giovani, l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento; la formazione del personale; la qualità dell'organizzazione scolastica e della collaborazione delle famiglie;

Premesso che


        la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, quale nodo propositivo ed interconnettivo all'interno del sistema di istruzione e formazione regionale, ha, tra i propri compiti istituzionali la promozione e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella progettazione e realizzazione di interventi educativi mirati allo sviluppo della persona e nell'attuazione dei processi innovativi e di riforma in atto; l'arricchimento e l'aggiornamento della professionalità del personale della scuola; la vigilanza sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati.
        L'Ordine regionale degli Psicologi del Lazio, nel riconoscere il ruolo fondamentale dei docenti, attori principali del processo educativo, sostiene la qualità degli interventi psicologici rivolti alle scuole; promuove la formazione continua dei propri iscritti; promuove la realizzazione di ricerche e studi volti ad analizzare, monitorare e sviluppare i modelli e le culture professionali che sostanziano la capacità di servizio degli psicologi a favore del sistema scolastico, anche attraverso un rapporto di collaborazione con le Università; vigila istituzionalmente sulla corretta osservazione del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Si conviene quanto segue:


Art. 1
Oggetto e finalità


La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ordine Regionale degli Psicologi del Lazio, firmatari del presente Protocollo, individuano e concordano, all'interno delle norme citate in premessa, strategie di azione per una proficua collaborazione, in ordine alla domanda ed all'offerta di servizio psicologico nelle scuole, al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente scolastico e promuovere interventi di sviluppo dell'organizzazione e di incremento delle competenze formative ed educative dei singoli.


Art. 2
Obiettivi


La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ordine Regionale degli Psicologi del Lazio individuano nel presente Protocollo d'Intesa i seguenti obiettivi:
  • elaborare un modello per analizzare i bisogni espressi dal sistema scuola in materia di servizi psicologici e psicososciali e le tipologie di offerta in termini di prestazioni professionali, al fine di orientare positivamente i sistemi della scuola e della psicologia;

  • individuare le priorità in materia di intervento psicologico nelle scuole, quali indicazioni che possono essere assunte dalle strutture professionali e dagli istituti scolastici;

  • promuovere lo sviluppo e l'integrazione degli interventi di psicologia scolastica nel sistema scolastico dell'autonomia al fine di progettare un'offerta formativa di qualità per la crescita culturale e personale dei ragazzi e delle ragazze;

Art. 3
Azioni previste


Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2, sarà progettata un'attività di ricerca, attraverso la quale analizzare la tipologia, la quantità e la qualità dell'interazione tra sistema scolastico regionale e sistema professionale della psicologia.
L'attività di ricerca interverrà nelle seguenti aree:

  1. Documentazione delle esperienze ed attività realizzate, nell'ambito della Psicologia scolastica regionale, predisponendo un archivio ragionato delle stesse.
  2. Analisi e lettura:
    • della tipologia delle risorse professionali interne ed esterne alla scuola, pubbliche e private, che offrono servizi di psicologia scolastica
    • della domanda di Servizio di Psicologia richiesto dalla scuola, nonchè dell'offerta e degli interventi effettuati in ambito scolastico.
  3. Progettazione di azioni di informazione e di divulgazione di buone pratiche, di raccordo degli interventi e delle iniziative, anche in collaborazione con altre istituzioni.
  4. Definizione di linee-guida che orientino nella richiesta e nell'erogazione di interventi di psicologia nelle scuole di ogni ordine e grado.
  5. Costruzione di partenariati con le Università, gli Enti di ricerca, le Amministrazioni del territorio e le Associazioni, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla presente intesa.


Art. 4
Soggetti coinvolti


Un Gruppo di Lavoro paritetico, denominato Osservatorio dei Servizi di Psicologia Scolastica delle scuole del Lazio e composto da:

  • due rappresentanti della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
  • due rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
  • due rappresentanti dei Dirigenti Scolastici
  • due rappresentanti delle Facoltà di Psicologia 1 e 2 dell'Università "La Sapienza" di Roma, previa acquisizione di disponibilità e designati dalle istituzioni di appartenenza.
Al fine di dare seguito all'attuazione del presente protocollo, il Gruppo avrà il compito di:
  • predisporre la pianificazione delle attività con il dettaglio delle azioni, delle priorità, dei tempi, delle procedure, delle risorse umane e tecniche;
  • individuare le strategie per la verifica in itinere dell'efficacia delle azioni intraprese;
  • promuovere la diffusione dei temi e dei risultati connessi alle azioni messe in atto.
Il gruppo paritetico, stabilirà al suo interno le modalità organizzative, i ruoli e le responsabilità di ciascuno, per l'attuazione delle azioni previste dal presente protocollo, incluso il calendario degli incontri.
Ai rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è assegnato il compito di curare le modalità organizzative del gruppo di lavoro.

Art. 5
Durata


Il presente protocollo ha la durata di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione salvo gli adattamenti, resi necessari da innovazioni di carattere normativo, che saranno concordati tra le parti firmatarie.
Il presente protocollo può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla sua scadenza.


Roma, 14 ottobre 2003

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Il Direttore Generale
F.to Francesco de Sanctis
  Consiglio Regionale degli Psicologi del Lazio
Il Presidente
F.to Emanuele Morozzo della Rocca
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