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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
SULL'ESERCIZIO DEI PERMESSI SINDACALI
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.



L'anno 2003, il giorno 20 ottobre in Roma, presso la Direzione Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA


la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale

E

i rappresentanti regionali delle OO.SS. della scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS-CONFSAL, firmatarie del CCNL del comparto scuola 2002/2005

VISTO il CCNQ del 07.08.1998;
VISTO il CCNQ del 27.01.1999;
VISTO il CIN dell' 08.10.1999;
VISTO il CCNQ del 09.08.2000;
VISTO il CCNQ del 18.12.2002;
VISTO il CCNL del 2002/2005;
VISTO il CCIR dell' 08.09.2003 sulle RELAZIONI SINDACALI, art. 8;



SI STIPULA

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) concernente l'esercizio dei permessi sindacali.


Art. 1 - Campo d'applicazione e durata del contratto
Il presente CCIR definisce le modalità per l'esercizio dei permessi sindacali e si applica al personale di cui al comma 1 art. 8 del CCIR dell'08.09.2003 sulle relazioni sindacali.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Il contratto, con validità quadriennale, come previsto dall'art. 4 del CCNL del comparto scuola 2002-2005, si applica su tutto il territorio regionale e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia.
Resta comunque salva la possibilità, da parte dei contraenti, di procedere di comune accorda a modifiche, nonché alla stesura di nuovi articoli, in presenza di nuovi accordi a livello nazionale con la procedura prevista dall'art. 7 comma 6 del CCIR sulle relazioni sindacali.

Art. 2 -Tipologia di permessi sindacali
La tipologia dei permessi sindacali è definita negli artt. 10,11 e 12 del CCNQ del 7/8/1998.
I permessi di cui all'art. 11 sono distinti e aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'art. 10.
I permessi sindacali inerenti i componenti della R.S.U. di Istituto costituiscono materia di specifica trattativa delle singole Istituzioni scolastiche.

Art. 3 - Modalità di fruizione dei permessi sindacali
Il personale docente ed educativo può fruire di permessi di cui all'art. 10 del CCNQ 7/8/98 fino ad un massimo di 12 giorni per anno scolastico, con il limite di 5 giorni lavorativi per bimestre. Il personale docente ed educativo in permesso sindacale è sostituito ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Il DSGA può fruire fino ad un massimo di 36 giorni complessivi nell'arco dell'anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino a 12 giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiore a 5 giorni consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 15 giorni.
Tali periodi di permessi cumulativi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa (CIN 8/10/99 - art.2, comma 3).
Il restante personale ATA ha diritto di fruire di 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino ad un tetto massimo di 20 giorni lavorativi.
Nei casi di fruizione superiore a 10 giorni consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 5 giorni. Tali periodi di permessi cumulativi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa (CIN 8/10/99 - art.2, comma 3). Detti periodi non potranno, comunque, essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali (art. 3 CIN 18/10/99). Le assenze del DSGA e del personale ATA e non devono comportare oneri diretti (supplenza o straordinario) per la sostituzione.

Art. 4 - Limitazioni nella fruizione dei permessi cumulativi
Non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri ed orari di cui all'art. 3 durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali (art. 4 CIN 8/10/99).

Art. 5 - Personale in semi-esonero sindacale
I dipendenti che sono in semi-esonero sindacale possono fruire, in casi di urgenza, del permesso sindacale, con obbligo di recupero delle ore entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso sindacale, in analogia con il permesso breve.
I dipendenti in semi-esonero sindacale componenti di organismi statutari delle OO.SS., possono fruire dei permessi di cui all'art. 11 CCNQ del 7/8/98.

Art. 6 - Modalità di comunicazione dei permessi sindacali
Il segretario dell'Organizzazione Sindacale informa il Dirigente scolastico della utilizzazione del permesso sindacale del dipendente, inoltrando una comunicazione scritta, anche mediante fax, almeno due giorni lavorativi prima della fruizione del permesso.
I permessi sindacali sono fruibili anche in quote orario giornaliere.
La comunicazione avverrà utilizzando i modelli allegati, anche ai fini del riscontro delle ore di permesso coincidenti con l'orario effettivo di servizio.
La verifica della effettiva utilizzazione dei permessi sindacali richiesti rientra nella esclusiva competenza e responsabilità dell'Associazione sindacale di appartenenza (art. 10, comma 6, CCNQ 7/8/98), senza azioni di riscontro da parte del Dirigente scolastico. Il D.S. invierà mensilmente al CSA competente copia dei modelli di richiesta di permesso sindacale pervenuti, al fine di consentire il monitoraggio e il computo provinciale del monte ore spettante a ciascuna sigla sindacale.
Le OO.SS. potranno riscontrare nei rispettivi CSA le quote orarie di permessi effettivamente fruite dalla propria Organizzazione.

Art. 7 - Interpretazione autentica
Per le controversie sull'interpretazione del presente Contratto Integrativo si rinvia a quanto definito nel CCIR dell'8/9/2003 sulle relazioni sindacali.



LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA     LA DELEGAZIONE SINDACALE
Il Direttore Generale - Francesco de Sanctis     CGIL scuola - Domenico Rossi
    CISL Scuola - Vincenzo Alessandro
    UIL Scuola - Gianni Febroni
    SNALS CONFSAL - Giuseppe Serapiglia

Allegato 1:  Modello per la fruizione di permesso retribuito
Allegato 2:  Modello per la fruizione di permesso non retribuito