
Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti
Istituzione
REGOLAMENTO INTERNO
(adottato nella seduta del 7 marzo 2003)
Art. 1
Composizione
Il Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, previsto dall'art. 6 del D.P.R. 10.10.1996, n. 567 e successive modifiche ed integrazioni, insediato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, è costituito da:
1 studente designato dalla Consulta di Frosinone
1 studente designato dalla Consulta di Latina
1 studente designato dalla Consulta di Rieti
1 studente designato dalla Consulta di Roma
1 studente designato dalla Consulta di Viterbo
1 referente CSA di Frosinone
1 referente CSA di Latina
1 referente CSA di Rieti
1 referente CSA di Roma
1 referente CSA di Viterbo
1 referente dell'Ufficio IX della Direzione generale del Lazio
Art. 2
Presidente e segretario
Il Coordinamento è presieduto dal referente dell'Ufficio IX. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti, individuato di volta in volta dal presidente.
Art. 3
Riunioni e sede
Il Coordinamento si riunisce presso la sede della Direzione Generale, in Roma via Ostiense 131/L.
Art. 4
Convocazione
Il Coordinamento si riunisce, in media, una volta al mese, a seguito di convocazione del Direttore Generale, ed ogni volta che particolari esigenze rendano necessario un incontro, anche su richiesta di una delle Consulte, sulle materie di cui al successivo art. 5.
Art. 5
Compiti e funzioni
Il Coordinamento ha essenzialmente funzioni di confronto e coordinamento rispetto all'attività delle Consulte provinciali, che conservano la loro autonomia in ambito provinciale.
In particolare deve:
rappresentare esigenze comuni delle Consulte e formulare proposte condivise al Direttore generale;
promuovere iniziative di carattere regionale;
definire modalità di estensione a livello regionale delle esperienze significative promosse da una o più Consulte provinciali;
formulare proposte circa l'utilizzo della somma destinata dal Direttore generale alle attività a carattere regionale, nell'ambito dei finanziamenti per le iniziative complementari ed integrative di cui al D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni;
realizzare forme di raccordo con i coordinamenti delle altre regioni e con il coordinamento nazionale.
Art. 6
Modalità di adozione e durata
Il presente regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei componenti ed ha validità fino a sua eventuale modifica da parte del Coordinamento regionale, da adottarsi con le modalità di cui al successivo articolo 7.
Art. 7
Integrazioni e modifiche
Eventuali integrazioni e modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
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